RICORSO AL T.A.R. DELL’AVV. VINCENZO DE MICHELE SULLE RESPONSABILITA’ INERENTI AL COVID 19

Pubblichiamo il ricorso al T.A.R. che l’Avv. Vincenzo De Michele, insigne costituzionalista ed esperto di diritto comunitario, ha proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio. Pubblichiamo anche la lettera che lo stesso Avv. Vincenzo De Michele invia a tutti i colleghi italiani.

Nel proprio ricorso l’Avv. Vincenzo De Michele, dopo aver effettuato una capillare ricostruzione cronologica degli eventi politici ed amministrativi in conseguenza della pandemia da COVID 19, stigmatizza le varie responsabilità che possono essere addebitate agli Stati membri dell’Unione europea, alla Commissione europea, che non ha riconosciuto una situazione di emergenza sanitaria nell’U.E., così come previsto dall’art 168 TFEU, che avrebbe determinato il coordinamento sanitario della stessa Commissione europea a livello europeo emanando direttive sull’intero territorio dell’U.E. e con l’impegno delle relative risorse comunitarie. L’excursus coinvolge anche l’aspetto dell’Italia, in particolare si evidenzia che il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 con un decreto presidenziale ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per un periodo di sei mesi (fino a luglio 2020), pubblicato sulla G.U. del 01/02/2020 n. 26. In tale provvedimento il Presidente del Consiglio ha avocato a sé la gestione dell’emergenza per poi riversare al Capo della Protezione civile nazionale i numerosi poteri emergenziali. La conseguenza giuridica di questa decretazione governativa è stata la sottrazione delle prerogative costituzionali alle Regioni, in materia sanitaria. Circostanza denunciata nei giorni scorsi anche dall’insigne costituzionalista Sabino Cassese.

Nel determinare le competenze emergenziali al Capo della Protezione Civile nazionale vengono demandate a questi il potere di emanare provvedimenti per il contenimento del COVID 19 in deroga a numerose leggi in vigore: in tema di contabilità generale dello Stato, di espropriazione di pubblica utilità, di tutela ambientale, di trasparenza amministrativa, di requisizione di beni immobili e mobili e di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture. Pertanto, con la semplice decretazione governativa del 31/01/2020 è stata prodotta una esautorazione delle prerogative costituzionali riservate alle Regioni riguardanti l’organizzazione della sanità nei propri territori, ex art. 117 della Costituzione.

Tale conseguenza giuridica, non solo è riportato nell’art. 3 c. 2 decreto legge n. 06/2020, in cui viene espressamente sancito che il potere delle Regioni può essere esercitato allorquando non venga emanato un decreto del Presidente del Consiglio; ma viene sancito anche nel D.P.R.09/04/2020 pubblicato sulla G.U. del 10/04/2020, in cui si annulla la delibera del sindaco di Messina. Nel citato DPR viene fatta propria l’interpretazione riportata nel parere del Consiglio di Stato del 07/04/2020 n. 735 in cui si afferma che il potere di decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri è da considerarsi prioritario e sostanzialmente sostitutivo rispetto al potere di decretazione di urgenza delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Le Regioni, dunque, sono state espropriate delle proprie competenze di organizzazione e gestione dell’emergenza sanitaria, circostanza ribadita dagli artt. 1-3 D.L. 06/2020 e artt. 1-3 D.L. 19/2020.