SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Pubblichiamo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea in relazione alla pregiudiziale proposta dal G.d.P. di Bologna sul diritto alle ferie del magistrato di pace.

Innanzitutto si invita a leggere l’intera sentenza con attenzione; in queste poche righe possiamo evidenziare che il giudice sovrannazionale ha sancito alcuni principi fondamentali:

– Il giudice di pace è un giudice europea a tutti gli effetti, per cui è legittimato a proporre pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia;

– Il giudice di pace, anche se nella legislazione nazionale viene definito “onorario”, ciò non impedisce a rientrare nello status di “lavoratore a tempo determinato” secondo i dettami deol diritto comunitario;

– la normativa nazionale che non prevede il beneficio delle ferie pagate è in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.

E’ vero che per la definizione di lavoratore a tempo determinato la Corte di Giustizia europea rinvia al giudice nazionale, ma è altrettanto vero che lo stesso giudice europeo circoscrive il perimentro interpretativo entro cui il giudice nazionale deve agire.

Corte di giustizia – sentenza UX C-658-18 sullo stato giuridico del giudice di pace.docx