Pubblichiamo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea in relazione alla pregiudiziale proposta dal G.d.P. di Bologna sul diritto alle ferie del magistrato di pace.
Innanzitutto si invita a leggere l’intera sentenza con attenzione; in queste poche righe possiamo evidenziare che il giudice sovrannazionale ha sancito alcuni principi fondamentali:
– Il giudice di pace è un giudice europea a tutti gli effetti, per cui è legittimato a proporre pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia;
– Il giudice di pace, anche se nella legislazione nazionale viene definito “onorario”, ciò non impedisce a rientrare nello status di “lavoratore a tempo determinato” secondo i dettami deol diritto comunitario;
– la normativa nazionale che non prevede il beneficio delle ferie pagate è in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
E’ vero che per la definizione di lavoratore a tempo determinato la Corte di Giustizia europea rinvia al giudice nazionale, ma è altrettanto vero che lo stesso giudice europeo circoscrive il perimentro interpretativo entro cui il giudice nazionale deve agire.
Corte di giustizia – sentenza UX C-658-18 sullo stato giuridico del giudice di pace.docx